Regolamento ESPR: cosa cambia per le aziende che producono beni fisici
2026

Una guida aggiornata per capire cosa fare e quando
Articolo scritto da Irene Lo Vecchio, PhD in Materials Science e Product Evolution Manager di NATIVA | Aggiornato: giugno 2026
Se la tua azienda produce beni fisici e li vende in Europa, il Regolamento ESPR la riguarda. Non tra anni: alcuni obblighi sono già attivi, altri arriveranno entro il 2027 per i settori prioritari.
Questa guida, scritta da NATIVA, spiega in modo preciso cos'è il Regolamento ESPR, cosa impone, quali settori coinvolge e quando, e soprattutto cosa deve fare oggi un'azienda per farsi trovare pronta, poter continuare a immettere prodotti sul mercato e affrontare la normativa come opportunità per generare valore.
Spieghiamo ESRP attraverso la nostra esperienza di 16 anni di accompagnamento di aziende manifatturiere e consumer goods nell'evoluzione dei propri prodotti in ottica di sostenibilità. Con 100+ prodotti analizzati con LCA e sLCA (strategic Life Cycle Assessment) e clienti nei settori più coinvolti dall'ESPR: moda, arredamento, consumer goods, materiali, food.
Cos'è il Regolamento ESPR e da dove nasce
Il Regolamento (UE) 2024/1781 (noto come ESPR, acronimo di Ecodesign for Sustainable Products Regulation), è la norma europea che ridefinisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per quasi tutti i beni fisici immessi nel mercato europeo. Approvato il 13 giugno 2024 dal Parlamento e dal Consiglio europeo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 18 luglio 2024.
Il Regolamento nasce all'interno del Green Deal europeo, il programma dell'UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e si inserisce nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare 2020, con l'obiettivo di raddoppiare il tasso di circolarità dell'Unione e ridurre l'impronta ambientale dei prodotti fisici in modo sistematico.
Dall'energia a tutti i prodotti fisici: perché l'ESPR è un cambio di paradigma
Per capire la portata dell'ESPR è utile confrontarlo con il regime precedente. La vecchia Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, che l'ESPR abroga e sostituisce, si applicava esclusivamente ai prodotti connessi al consumo energetico (Energy Related Products): caldaie, elettrodomestici, lampade, computer, condizionatori. Un perimetro preciso ma limitato.
L'ESPR rompe questa logica. Il principio guida è che i prodotti con un minore impatto ambientale diventino la norma, non l'eccezione. Si applica quindi a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio nell'UE, inclusi componenti e semilavorati. Tessili, mobili, imballaggi, pneumatici, acciaio, alluminio, cosmetici, giocattoli, prodotti chimici: tutti potenzialmente inclusi. L'unica distinzione non è più il tipo di prodotto, ma la sua inclusione o esclusione esplicita dalla norma.
Cosa impone l'ESPR: i quattro pilastri operativi
Il Regolamento ESPR si articola su quattro obblighi principali. I requisiti specifici per ciascuna categoria di prodotto vengono definiti progressivamente tramite atti delegati, ma la struttura normativa è già in vigore.
Requisiti di progettazione ecocompatibile
L'ESPR stabilisce che ogni prodotto dovrà rispettare requisiti specifici lungo il suo intero ciclo di vita. Il Regolamento (Articolo 5) prevede tre categorie di obblighi distinti:
La prima è quella dei requisiti quantitativi: soglie misurabili che il prodotto deve rispettare. Ad esempio, una percentuale minima di materiale riciclato nella composizione, un limite massimo di emissioni di sostanze pericolose, un consumo energetico massimo nella fase d'uso.
La seconda è quella dei requisiti non quantitativi: divieti di scelte progettuali specifiche che ostacolano la sostenibilità. Ad esempio, il divieto di progettare un prodotto in modo che non possa essere smontato per la riparazione o il riciclo, o di adottare soluzioni che ne riducono deliberatamente la durata di vita utile, la cosiddetta obsolescenza programmata.
La terza è quella degli obblighi di informazione: i fabbricanti devono rendere disponibili dati verificabili sulla sostenibilità del prodotto. Questi includono l'impronta ambientale e di carbonio, l'indice di riparabilità, la vita utile attesa. Sono le informazioni che confluiranno nel Passaporto Digitale di Prodotto.
Passaporto Digitale di Prodotto (DPP)
Ogni prodotto soggetto all'ESPR dovrà avere un Passaporto Digitale di Prodotto, detto DPP, (Articoli 9-15): un insieme strutturato di dati accessibili tramite un supporto fisico applicato al prodotto (QR code, codice a barre 2D, tag NFC o RFID). Il DPP raccoglie informazioni verificabili che rimangono associate al prodotto per l'intero ciclo di vita e rende verificabile qualsiasi affermazione di sostenibilità. Consente dunque a consumatori, aziende, operatori del riciclo e autorità di accedere alle stesse informazioni in modo standardizzato. Senza DPP, il prodotto non potrà essere commercializzato nell'UE. Se vuoi approfondire questo aspetto, leggi la nostra guida su Passaporto Digitale di prodotto.
Divieto di distruzione degli invenduti
A partire dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione di capi di abbigliamento e calzature invenduti per le grandi imprese del settore. Per le medie imprese il termine sarà il 2030 e le piccole imprese ne sono escluse. Le aziende soggette all'obbligo devono pubblicare annualmente sul proprio sito web i volumi di invenduto e la loro destinazione alternativa. L'obiettivo è eliminare la pratica di bruciare o smaltire in discarica stock invenduti, comune soprattutto nel fashion.
Green Public Procurement
I requisiti ESPR si applicano anche agli appalti pubblici (GPP, Green Public Procurement). Le amministrazioni pubbliche potranno, e progressivamente dovranno, fare riferimento ai requisiti ecodesign e ai dati del DPP come criteri di valutazione nelle gare d'appalto. Chi ha prodotti conformi all'ESPR avrà dunque un vantaggio strutturale nell'accesso al mercato pubblico europeo.
Come funzionano gli atti delegati: la logica della gradualità
L'ESPR è un regolamento-quadro: stabilisce la struttura normativa e i principi, ma i requisiti specifici per ciascuna categoria di prodotto vengono definiti tramite atti delegati adottati dalla Commissione europea. Questo meccanismo consente di aggiornare i requisiti categoria per categoria senza dover riaprire l'intero Regolamento.
Il 16 aprile 2025, la Commissione europea ha adottato il primo Piano di Lavoro Ecodesign 2025-2030 (COM(2025) 187 final), che definisce le categorie prioritarie e le date indicative di adozione degli atti delegati. Il Piano è il documento di riferimento operativo per capire quando ogni settore sarà soggetto ai requisiti specifici.
Il processo per ogni categoria è il seguente: la Commissione avvia uno studio preparatorio, conduce consultazioni con gli stakeholder, adotta l'atto delegato. Le aziende hanno poi un periodo di adeguamento dalla data di adozione, definito specificamente in ciascun atto delegato.
Quali prodotti sono coinvolti e quando: il Piano di Lavoro 2025-2030
Categoria | Tipo | Anno adozione atto delegato (indicativo) | Periodo transitorio | Obbligo effettivo stimato |
Ferro e acciaio | Intermedio | 2026 | Definito da atto delegato | 2027-2028 |
Tessili e abbigliamento | Finale | 2027 | Definito da atto delegato | 2028-2029 |
Alluminio | Intermedio | 2027 | Definito da atto delegato | 2028-2029 |
Pneumatici | Finale | 2027 | Definito da atto delegato | 2028-2029 |
Mobili (inclusi materassi) | Finale | 2028 | Definito da atto delegato | 2029-2030 |
Batterie (Reg. 2023/1542) | Speciale | Già definito | — | Dal 18.02.2027 |
Prodotti da costruzione (Reg. 2024/3110) | Speciale | Atteso | — | Da confermare |
Detergenti, giocattoli | Futuro | Regolamentazione verticale attesa | — | Da confermare |
Attenzione: le date sopra si riferiscono all'adozione degli atti delegati, non all'obbligo per le aziende. Il tempo effettivo per adeguarsi è 18-36 mesi dopo l'adozione. Le date indicative possono essere aggiornate dalla Commissione. Non sono esclusi dall'ESPR i settori non ancora inclusi nel Piano: altri verranno aggiunti entro il 2030.
I prodotti esclusi dall'ESPR
Il Regolamento prevede esplicitamente alcune categorie escluse: alimenti e mangimi per animali, medicinali e prodotti veterinari, piante e animali, prodotti di origine umana, veicoli a motore e relative componenti (già regolamentati da normative specifiche). Per questi settori rimangono applicabili le normative preesistenti.
Le implicazioni concrete per le aziende: cosa deve cambiare
L'ESPR è una normativa che tocca in profondità la progettazione dei prodotti, la supply chain, i sistemi informativi e la comunicazione. Tre sono le trasformazioni operative più rilevanti per le aziende soggette:
Progettare pensando al ciclo di vita dall'inizio
L'ESPR impone quello che in inglese viene chiamato ecodesign: i criteri di sostenibilità devono essere integrati nelle scelte di progettazione fin dalle prime fasi, non corretti a posteriori. Questo significa che i team di R&D e product design devono avere accesso a strumenti di valutazione ambientale, primo tra tutti l'Analisi del Ciclo di Vita (LCA), per poter misurare l'impatto delle scelte di materiale, processo e configurazione prima che il prodotto esista.
L'LCA è lo strumento metodologico riconosciuto dalla Commissione Europea per quantificare le prestazioni ambientali dei prodotti richieste dall'ESPR: conformità a ISO 14040/14044. Senza una base LCA, non è possibile dimostrare in modo credibile la conformità ai requisiti di prestazione, né costruire il DPP con i dati richiesti.
Coinvolgere la supply chain nella raccolta dati
Il DPP richiede dati verificabili sull'intero ciclo di vita del prodotto: composizione dei materiali, origine delle materie prime, percentuale di riciclato, impronta di carbonio. Questi dati non sono nella disponibilità del solo produttore finale: vengono dai fornitori, spesso da Tier 2 e Tier 3.
Per molte aziende, costruire il DPP richiede prima di tutto strutturare un sistema di raccolta dati lungo la supply chain: un processo che richiede tempo, coinvolgimento dei fornitori e spesso un cambio nei sistemi informativi.
Aggiornare i sistemi informativi
La gestione del DPP richiede che i dati di prodotto fluiscano in modo continuo tra i sistemi informativi aziendali: i sistemi gestionali (ERP) che tracciano ordini, acquisti e magazzino, i sistemi di controllo della produzione (MES) che registrano cosa succede in fabbrica, le piattaforme di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) che conservano le specifiche tecniche e la storia progettuale, e le soluzioni di tracciabilità della supply chain. Per molte aziende, il vero lavoro non è generare nuovi dati, è fare in modo che quelli già esistenti, spesso dispersi in sistemi diversi, diventino accessibili e strutturati nella forma richiesta dal passaporto digitale.
A livello europeo, la CWA 18186:2025, un documento tecnico di riferimento elaborato nell'ambito del progetto europeo CircThread, fornisce le prime linee guida operative per la progettazione dei sistemi DPP. In Italia, i lavori sono seguiti da UNINFO attraverso la Commissione UNI/CT 536.
ESPR e le altre normative: come si integra nel quadro esistente
L'ESPR non è una norma isolata: si intreccia con altre direttive e regolamenti europei che le aziende devono già gestire o gestiranno presto.
- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): la rendicontazione Scope 3 richiesta dalla CSRD impone di raccogliere dati sull'impatto ambientale dei prodotti acquistati lungo la supply chain. Chi ha una LCA di prodotto ha già la base per rispondere anche alle richieste CSRD dei propri clienti B2B.
- D.Lgs. 30/2026 (ECGT, greenwashing): la normativa italiana che vieta i claim ambientali generici impone di avere dati verificabili per qualsiasi affermazione di sostenibilità. I dati LCA costruiti per l'ESPR sono gli stessi che rendono legale comunicare la sostenibilità del prodotto.
- Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: primo regolamento verticale che introduce il DPP obbligatorio. Le aziende del settore batterie devono conformarsi dal 18 febbraio 2027. È un banco di prova anticipato per i meccanismi che l'ESPR estenderà ad altri settori.
- Regolamento Imballaggi (PPWR, UE 2025/40): introduce requisiti di circolarità specifici per gli imballaggi, in complemento all'ESPR.
PMI e ESPR: le tutele previste
L'ESPR comporta oneri significativi, e il legislatore europeo ne è consapevole. Il Regolamento prevede alcune tutele specifiche per le piccole e medie imprese:
- Esclusione dal divieto di distruzione degli invenduti: la norma si applica alle grandi imprese dal 2026 e alle medie dal 2030. Le piccole imprese sono escluse.
- Calibrazione degli oneri amministrativi: il Regolamento prevede che i requisiti siano proporzionati alla dimensione dell'operatore economico e che nessuna tecnologia proprietaria venga imposta.
- Strumenti di supporto: il Piano di Lavoro 2025-2030 prevede misure di accompagnamento per le PMI, incluse guide operative e processi semplificati per alcune categorie.
Tuttavia, le esclusioni per le PMI riguardano aspetti specifici, non l'obbligo di conformità ai requisiti ecodesign nel loro complesso. Una PMI che immette prodotti nel mercato UE nelle categorie prioritarie dovrà rispettare i requisiti ecodesign e implementare il DPP secondo le tempistiche degli atti delegati.
Come prepararsi all'ESPR: le 5 azioni prioritarie
- Gap analysis di prodotto: mappare il portafoglio prodotti rispetto alle categorie prioritarie del Piano di Lavoro 2025-2030. Capire quali prodotti sono già nella prima ondata di atti delegati e con quale urgenza.
- Avviare l'LCA: l'Analisi del Ciclo di Vita è il punto di partenza per costruire la base di dati ambientali necessaria sia per i requisiti di prestazione ESPR che per il DPP. Non è un processo breve: va avviato con anticipo rispetto alle scadenze del settore.
- Coinvolgere i fornitori: strutturare la raccolta dati dalla supply chain (Tier 1, e dove necessario Tier 2 e 3) è uno dei passaggi più complessi e con i tempi più lunghi. Prima si inizia, meglio è.
- Valutare il DPP: capire quale infrastruttura tecnologica è necessaria per gestire e rendere accessibili i dati del DPP per il proprio settore. I requisiti specifici vengono dagli atti delegati, ma i sistemi vanno pianificati in anticipo.
- Integrare l'ecodesign nei processi di sviluppo prodotto: questo significa formare i team di R&D e product design sui principi e sugli strumenti di valutazione ambientale, integrando queste considerazioni nelle prime fasi del progetto.
Come NATIVA può accompagnare la tua azienda verso la conformità ESPR
Dal 2010 NATIVA supporta aziende manifatturiere e consumer goods in percorsi di sostenibilità concreti. Abbiamo analizzato e fatto evolvere oltre 100 prodotti, lavorando con realtà come Geox, Davines, OVS, Florim, FABA e Furla.
Il percorso di adeguamento a ESPR che proponiamo si articola in quattro momenti, modulabili in base al punto di partenza della tua azienda:
Gap analysis ESPR: valutiamo dove si trova la tua azienda rispetto ai requisiti del Regolamento, con attenzione alle scadenze specifiche per il tuo settore e alla priorità degli interventi.
LCA di prodotto (conforme a ISO 14040/14044 e PEF - Product Environmental Footprint): misuriamo l'impatto ambientale del prodotto lungo l'intero ciclo di vita. È la base dati che serve per il DPP, per rispondere alle richieste CSRD dei clienti B2B e per comunicare senza rischi ai sensi della normativa ECGT.
Strategia di evoluzione del prodotto: identifichiamo gli hotspot, i materiali e le fasi che incidono maggiormente sull'impatto, e costruiamo una roadmap di miglioramento coerente con i piani industriali e le scadenze normative. Non solo con obiettivi di conformità, ma per aiutarti a trasformare quelle scelte in innovazione e valore sul mercato. Scopri come aiutiamo le aziende a evolvere i propri prodotti per generare valore.
Supporto al Digital Product Passport: organizziamo i dati di prodotto e di filiera nella struttura richiesta dal DPP, lavorando con i tuoi fornitori Tier 1 per raccogliere le informazioni necessarie. Scopri cos'è il DPP e come prepararti.
L'ESPR oltre che una scadenza da rispettare, rappresenta l'occasione per ripensare i prodotti in modo che generino più valore: per il mercato, per i clienti, per l'azienda. Inizia ora.
Domande frequenti sul Regolamento ESPR
L'ESPR si applica anche alle aziende extra-UE che esportano in Europa?
Sì. Chiunque immetta prodotti nel mercato dell'Unione Europea deve rispettare i requisiti ESPR, indipendentemente dal Paese di origine. Questo include importatori e distributori che immettono prodotti a proprio nome: assumono responsabilità analoghe a quelle del fabbricante.
Cosa succede se un'azienda non si adegua?
Non rispettare i requisiti ecodesign stabiliti per la propria categoria di prodotto significa non poter più immettere quel prodotto nel mercato europeo. Le sanzioni sono definite dagli Stati membri, ma il rischio più immediato è il blocco alla commercializzazione. La mancata o errata fornitura delle informazioni nel DPP comporta analogamente sanzioni e possibile ritiro dal mercato.
La vecchia Direttiva Ecodesign è ancora valida?
In parte. Il Regolamento ESPR abroga la Direttiva 2009/125/CE, ma prevede un regime transitorio. I 35 prodotti già regolamentati dalla vecchia Direttiva continuano a essere soggetti a essa fino alla fine del periodo transitorio (al 31 dicembre 2026 per 19 di essi). Da lì in poi, entreranno nel perimetro dell'ESPR.
Come si collega l'ESPR con il tema del greenwashing?
Il DPP — componente centrale dell'ESPR — è la risposta strutturale al greenwashing: rende verificabile qualsiasi affermazione di sostenibilità di prodotto perché richiede dati misurabili, standardizzati e accessibili. In parallelo, il D.Lgs. 30/2026 (recepimento Direttiva ECGT) vieta i claim ambientali generici dal 27 settembre 2026. Le due normative sono complementari: l'ESPR costruisce l'infrastruttura di dati, il D.Lgs. 30/2026 disciplina come quei dati devono essere comunicati.
Dove trovo il testo completo del Regolamento ESPR?
Il testo integrale del Regolamento (UE) 2024/1781 è disponibile su EUR-Lex al link: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401781. In Italia, il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) gestisce il Tavolo Ecodesign e pubblica aggiornamenti sull'attuazione del Regolamento.







