EUDR: dalla compliance all’evoluzione delle filiere globali EUDR: European Union Deforestation RegulationLe materie prime coinvolteI ruoli nella filiera e le responsabilitàDalla compliance all’opportunità strategicaLe tappe dell’EUDR e l’incertezza che ha rallentato la preparazioneApprofondisci la normativa EUDR insieme a NATIVA

EUDR: dalla compliance all’evoluzione delle filiere globali 

2025

EUDR: European Union Deforestation Regulation

Nel cuore del Green Deal europeo, il Regolamento (UE) 2023/1115, conosciuto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, rappresenta uno spartiacque per le imprese che operano nel mercato europeo. La sua missione è chiara: interrompere il legame tra consumo europeo e deforestazione, assicurando che i prodotti commercializzati nell’UE non contribuiscano alla perdita di ecosistemi naturali, alla crisi climatica o alla violazione delle leggi nei Paesi produttori.

L’EUDR non è solo una norma ambientale, ma un nuovo standard per la responsabilità d’impresa. Introduce infatti un principio trasformativo: nessun prodotto associato alla deforestazione può essere immesso o esportato dal mercato europeo.
Questo significa che le materie prime non devono provenire da terreni convertiti dopo il 31 dicembre 2020 (cut-off date) e devono essere prodotte nel pieno rispetto delle normative locali.

Le materie prime coinvolte

La regolamentazione copre sette materie prime fondamentali per l’economia globale — legno, bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma e soia — e i prodotti derivati da esse. Settori che, insieme, rappresentano oltre il 60% della deforestazione legata al consumo europeo.

Con l’EUDR, l’Europa invita le imprese a ripensare radicalmente le proprie catene di fornitura, introducendo strumenti di tracciabilità e controllo che possono diventare motori di trasparenza, innovazione e fiducia per gli stakeholder.

I ruoli nella filiera e le responsabilità

Per garantire l’efficacia della normativa, l’EUDR definisce ruoli precisi per ciascun attore economico lungo la catena del valore:

  • Operatore (o operatore primario)
    È il soggetto che, per la prima volta immette sul mercato dell’UE o esporta un prodotto soggetto al regolamento. È responsabile di condurre la Due Diligence (DDS) e di presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD) attraverso il sistema TRACES, assicurando che i prodotti siano conformi ai criteri “deforestation-free”. Nella proposta più recente, micro e piccoli operatori primari sono esentati dalla DDS e potranno compilare una dichiarazione semplificata.
  • Operatore a valle
    Figura introdotta nella proposta di ottobre 2025, rappresenta chi immette sul mercato prodotti trasformati o derivati (come il cioccolato ottenuto dal cacao importato). È esentato dalla DDS, ma deve garantire la tracciabilità tramite il riferimento agli ID delle DDS a monte.
  • Commerciante (trader)
    È chi distribuisce o mette a disposizione prodotti già immessi sul mercato. Deve mantenere e trasmettere le informazioni di tracciabilità, assicurando la continuità dei dati lungo la filiera.Il cuore operativo dell’evoluzione

La Due Diligence (DDS) è lo strumento cardine che consente alle aziende di garantire l’origine sostenibile dei propri prodotti.
Si compone di tre fasi:

  1. Raccolta dei dati – informazioni precise su provenienza, fornitori e geolocalizzazione degli appezzamenti.
  2. Valutazione del rischio – analisi dei potenziali rischi di deforestazione o non conformità.
  3. Mitigazione – azioni correttive e audit indipendenti in caso di rischi non trascurabili.

Il processo si conclude con la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD), caricata nel sistema informativo europeo TRACES, che certifica la conformità del prodotto.

Dalla compliance all’opportunità strategica

L’EUDR va oltre la semplice compliance. La necessità di mappare, tracciare e verificare ogni punto della Supply Chain è, di fatto, un'opportunità per le aziende di far evolvere il proprio profilo di sostenibilità:

  • Aumentare la resilienza del business: una Supply Chain completamente tracciata e a basso rischio è intrinsecamente più resiliente agli shock esterni, come le crisi climatiche o le variazioni normative
  • Guidare l'innovazione di prodotto: la Due Diligence spinge all'adozione di criteri di Ecodesign e alla scelta attiva di materiali a basso impatto, coerenti con la strategia ESG
  • Attivare la co-evoluzione della filiera: Il processo obbliga a una profonda co-evoluzione con i fornitori, elevando il rapporto a una collaborazione basata sull'impatto positivo condiviso

Le tappe dell’EUDR e l’incertezza che ha rallentato la preparazione

La storia dell’EUDR è scandita da tappe chiare sul piano formale, ma non altrettanto lineari nella loro attuazione. Dopo la pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 il 31 maggio 2023 e la sua entrata in vigore il 29 giugno 2023, si è aperta una fase di preparazione che avrebbe dovuto permettere a imprese e istituzioni europee di costruire sistemi solidi di tracciabilità e gestione dei dati.

La normativa prevedeva che gli obblighi di Due Diligence (DDS) diventassero operativi dal 30 dicembre 2025 per medie e grandi imprese, e successivamente, dal 30 giugno 2026, anche per micro e piccole imprese, concedendo loro più tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti e ai processi del sistema informativo europeo (TRACES).

Tuttavia, il quadro temporale si è rivelato più complesso del previsto. La nuova proposta di modifica presentata dalla Commissione Europea il 21 ottobre 2025 (COM(2025)652) - che introduce semplificazioni operative e nuove categorie di operatori - ha generato ulteriore incertezza sull’effettiva data di applicazione.

La proposta include:

  • una nuova categoria di operatori a valle, esonerati dalla DDS ma con obbligo di tracciabilità tramite ID delle DDS a monte;
  • micro e piccoli operatori primari esentati dalla DDS, con dichiarazione semplificata nel sistema informativo;
  • produttori UE che utilizzano beni intermedi (es. cacao → cioccolato) autorizzati a riutilizzare la DDS degli importatori.

     

Questa proposta non è ancora legge: dovrà essere approvata dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento Europeo e potrà subire modifiche prima della sua applicazione.

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